Decade l'obbligo di green pass con le dovute eccezioni
Dal 1 aprile 2022 non vige più in Italia lo Stato di Emergenza e con il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19", in vigore dal giorno successivo, il Governo ha progressivamente eliminato alcune restrizioni a partire da fine marzo.
Dal 1 maggio saranno invece in vigore le nuove regole, che in estrema sintesi prevedono un progressivo abbandono del green pass e dell’uso delle mascherine al chiuso.
- GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE
L’obbligo decade per mezzi di trasporto, cinema, teatri, discoteche, ristoranti, palestre, negozi luoghi pubblici.
Sarà necessario il GreenPass Rafforzato (quello che si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale o con la certificazione di avvenuta guarigione) per visitare RSA e Ospedali fino al 31 dicembre. Niente più green pass per recarsi al lavoro, con le dovute eccezioni.
Resta infatti, fino al 31 dicembre 2022, l’obbligo vaccinale per i lavoratori della sanità: sono gli unici che senza vaccino (o certificazione dell’avvenuta guarigione) vengono sospesi dal lavoro e dallo stipendio.
Resta in vigore fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale anche per le forze dell’ordine, le forze armate, il personale della scuola e dell’università. In caso di mancato adempimento è prevista la multa una tantum, da 100 euro, ma non più la sospensione da lavoro e stipendio. Per la scuola e l’università i docenti non in pari con il ciclo vaccinale saranno, fino a giugno, adibiti ad altre mansioni.
- USO DELLE MASCHERINE
Dal 1 maggio al 15 giugno 2022 sarà obbligatorio indossare la mascherina, che dovrà essere di tipo FFP2, soltanto:
per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Inoltre, hanno l'obbligo di indossare dispositivi delle vie respiratorie - di qualsiasi tipo - gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
Sono invece esentati dall'indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
- REGOLE QUARANTENA DAL 1 MAGGIO
Non cambia l'obbligo di isolamento per chi risulta positivo al Covid. Per chi entra in contatto stretto con soggetti confermati positivi è applicato il regime dell'autosorveglianza (Ffp2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatti) e tampone rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
- RACCOMANDAZIONI VACCINALI
Sebbene l’obbligo generalizzato venga meno, è bene sottolineare che la vaccinazione è comunque fortemente raccomandata. In particolare ricordiamo che la quarta dose di richiamo (di fatto il secondo richiamo, denominata anche "second booster") è raccomandata per tutti gli ultraottantenni, gli ospiti delle strutture residenziali per anziani e tutti gli ultrasessantenni con fragilità correlata a stati patologici specifici.