ORDINANZA DI RIAVVIO E ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE, RIONALE, EVENTI E ITINERANTI PER LA GESTIONE DELLA FASE 2.
Con Ordinanza Sindacale n.88 del 21 maggio 2020 il Sindaco ordina:
1) Relativamente al mercato settimanale del sabato nel capoluogo:
a) il ripristino del mercato settimanale aperto agli operatori del settore alimentare e non alimentare a decorrere da sabato 23 maggio 2020;
b) di ridefinire l’area mercatale al fine di garantire il rispetto delle misure di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57/2020 richiamata in premessa, includendo oltre a Piazza Aldo Moro la strada adiacente alla predetta piazza e una parte di Piazza Giacomo Matteotti, come evidenziato nell’allegata planimetria;
c) la distribuzione dei posteggi in modo tale da garantire le distanze e misure di sicurezza adeguate, così come previsto nella planimetria allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
d) l'obbligo di osservanza delle prescrizioni dell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 nonché dell'ordinanza regionale in materia;
e) l'assegnazione d'ufficio dei posteggi concessionati nella nuova collocazione secondo la cartina approvata;
f) di disporre che nelle operazioni di attribuzione dei posteggi alla spunta, il Comando di Polizia Municipale assegni in via principale quelli disponibili in Piazza Aldo Moro e solo ad esaurimento dei suddetti, quelli ubicati su Piazza Giacomo Matteotti al fine di garantire comunque una maggiore omogeneità dell’area e una migliore sorveglianza da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale;
2) Relativamente ai mercati rionali di Vaggio, Leccio, San Donato in Fronzano, Cascia e Tosi:
a) il ripristino delle attività da parte dei concessionari, a decorrere dal 21 maggio 2020 nel rispetto della vigente normativa e della presente ordinanza;
b) l'assegnazione dei posteggi alla spunta tenuto conto dei criteri di anzianità previsti dalla vigente normativa;
c) l'obbligo di osservanza delle seguenti prescrizioni dell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 nonché dell'ordinanza regionale in materia;
3) La facoltà di svolgimento del commercio itinerante sul territorio comunale secondo i vincoli e le prescrizioni del vigente regolamento comunale nonché di eventuali prescrizioni specifiche, dovute ad esigenze di coordinamento e sicurezza adottate con provvedimento del Comando di Polizia Municipale, con l'obbligo di osservanza delle prescrizioni dell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 nonché dell'Ordinanza Regionale in materia;
4) La facoltà di svolgimento di ulteriori iniziative commerciali su area pubblica subordinatamente alla presentazione di idoneo progetto che evidenzi il pieno rispetto della vigente normativa e previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale;
5) Il mantenimento della disciplina per lo svolgimento delle attività commerciali su area pubblica con l'obbligo di pagamento del suolo pubblico, salvi gli abbattimenti e le forme di esonero previste dalla vigente normativa;
6) Incarica il Comando di Polizia Municipale delle operazioni di assegnazione dei posteggi agli operatori concessionari ed altri operatori che si rendessero disponibili alla partecipazione come spuntisti e secondo i criteri preferenziali di anzianità, iscrizione e/o presenza;
7) Incarica gli uffici competenti degli adempimenti amministrativi necessari alla formalizzazione dei titoli amministrativi e concessori, anche in relazione agli obblighi di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
8) La presente ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza previsto dal Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.