Covid-19, emanata dalla Regione un’ordinanza che recepisce quella ministeriale
Misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19
Premesso che:
in attuazione dell’ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile e successivi provvedimenti nazionali la Regione Toscana ha già assunto molteplici iniziative di prevenzione e procedure operative per la prevenzione e per la diffusione della malattia infettiva COVID-19, quali: disposizioni generali per tutti gli operatori sanitari delle aziende sanitarie, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. In particolare sono state emanate procedure per le centrali operative del 118 ed emergenza sanitaria territoriale, disposizioni inerenti al ricovero ospedaliero dei casi sospetti, disposizioni per l’uso dei dispositivi di protezione individuale in emergenza sanitaria territoriale e pronto soccorso, indicazioni per la medicina generale e pediatria di famiglia, raccomandazioni per il monitoraggio autogestito a domicilio con schede informative in inglese, italiano e cinese e raccomandazioni in caso di isolamento fiduciario.
Inoltre, in applicazione della circolare del Ministero della Salute n. 4001 dell’8 febbraio 2020, sono stati identificati 364 bambini che sono rientrati dal Capodanno cinese in Toscana; con i rispettivi genitori è stato concordato di effettuare una permanenza volontaria fiduciaria a domicilio. Conseguentemente sono stati monitorati giornalmente in relazione alle condizioni cliniche circa 1.300 persone (bambini e loro genitori), la buona parte dei quali ha già completato positivamente il periodo di stazionamento volontario di 14 giorni presso il proprio domicilio;
Vista l’ordinanza del Ministro per la Salute del 21 febbraio 2020 che detta ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19
Visto l’art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833 recante Istituzione del servizio sanitario nazionale;
Ritenuto di dover adottare misure organizzative ed attuative della suddetta recente ordinanza ministeriale, al fine di dare indicazioni operative alle aziende sanitarie;
Emana la seguente ordinanza
ART. 1
a) Le aziende USL della Toscana istituiscono un numero unico aziendale attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00 con casella di segreteria, con traduzione in lingua cinese, al quale i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, ovvero coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’OMS devono comunicare i propri dati personali e precisamente: nome, cognome, indirizzo, domicilio e numero di telefono.
b) Per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19 è disposta dall’azienda sanitaria territorialmente competente la misura della quarantena con sorveglianza attiva.
c) Per i soggetti che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia l’azienda sanitaria adotta la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Qualora vi siano particolari condizioni ostative alla permanenza domiciliare l’ASL d’intesa con le competenti autorità locali e con le associazioni di volontariato troverà misure alternative di efficacia equivalente.
d) L’operatore sanitario che ha preso in carico il cittadino in sorveglianza attiva, darà tutte le disposizioni comportamentali d’igiene personale per ridurre al minimo i contatti con altri soggetti.
e) Nei casi di cui alla lettera c), il personale sanitario delle aziende USL effettua giornalmente una rilevazione sulle condizioni cliniche del soggetto. Qualora subentrino lievi sintomi quali rinorrea, tosse, difficoltà respiratorie e rialzo febbrile, varrà effettuato presso il domicilio il tampone oro – faringeo. In caso di positività, il soggetto viene trasferito mediante 118 in isolamento ospedaliero.
ART. 2
Si confermano tutte le misure di prevenzione già adottate. Inoltre al momento dell’accesso al Pronto soccorso, l’addetto alla rilevazione dei dati anagrafici, richiede all’utente di dichiarare se nei precedenti 14 giorni ha avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva COVID-19 , ovvero abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia.
In caso di risposta positiva si attiva il protocollo vigente per la gestione dei soggetti a rischio di malattia infettiva COVID-19 adottato da tutte le aziende USL.
Si conferma inoltre il divieto di accedere alle strutture sanitarie per gli individui di cui all’art. 1 lett. b) e c) e di utilizzare i numeri della sorveglianza attiva per ogni comunicazione , informazione e necessità.
Per coloro che siano sottoposti al regime di sorveglianza attiva, l’azienda USL rilascia, su richiesta, certificato che attesta lo stato di malattia.
Art. 3
La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.