Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori:
e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
La validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione (ordinanza) in occasione del transito dei partecipanti emessa dal Prefetto o dal Comune a seconda dei casi.
N.B. SE LA COMPETIZIONE SPORTIVA E' PROMOSSA NELL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE E' NECESSARIO ANCHE LA LICENZA PER SPETTACOLI DI CUI ALL'ART. 68 DEL T.U.L.P.S.
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e le competizioni atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata:
Per le competizioni con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
Chiunque organizza una competizione sportiva senza esserne autorizzato nei modi previsti, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione.
Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni alle quali è subordinata l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
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