Manifestazioni sportive, religiose, ecc.

Manifestazioni sportive, religiose, ecc.

Ufficio: Ufficio Polizia Municipale
Indirizzo: Piazza Carlo ALberto Dalla Chiesa, 1
Tel: 055 8669261
Fax: 055 8669255
E-mail: polizia@reggello.org
Orario di apertura: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 8:30 alle 12:30; Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 18:00; Sabato dalle 8:30 alle 12:15

Modalità di richiesta

Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori:

  • almeno 15 giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del Sindaco;
  • almeno 30  giorni prima per le altre.

e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

La validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione (ordinanza) in occasione del transito dei partecipanti emessa dal Prefetto o dal Comune a seconda dei casi.

N.B. SE LA COMPETIZIONE SPORTIVA E' PROMOSSA NELL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE E' NECESSARIO ANCHE LA LICENZA PER SPETTACOLI DI CUI ALL'ART. 68 DEL T.U.L.P.S.

Requisiti del richiedente

Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e le competizioni atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata:

  • dal Comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale;
  • dalla Provincia per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni.

Per le competizioni con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:

  • dalla Provincia per le strade statali, regionali e provinciali;
  • dal Comune per le strade comunali.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Avvertenze

Chiunque organizza una competizione sportiva senza esserne autorizzato nei modi previsti, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

  • da euro 143 ad euro euro 573, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali;
  • da euro 716 ad euro 2.867, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione.

Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni alle quali è subordinata l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

  • da euro 68,25 a euro 275,10, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali;
  • da euro 137,55 a euro 550,20, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

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