Fino al 15 ottobre 2020 possibile presentare domanda di compensazione
Dalla Regione Toscana arrivano le linee guida che i cittadini titolari di titoli di viaggio validi durante il periodo di lockdown dovranno seguire e alle quali le aziende dei trasporti dovranno adeguarsi.
Fino al 15 ottobre 2020 sarà infatti possibile richiedere direttamente alle aziende di trasporto su ferro, gomma o marittimo la compensazione dei titoli di viaggio validi nel periodo di lockdown dovuto all'emergenza sanitaria, definito dai provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dal decreto-legge del 23 febbraio e dalle successive modifiche del 5 marzo e 25 marzo.
Potranno fare richiesta tutti i titolari di qualsiasi tipo di abbonamento valido nel suddetto periodo, anche Pegaso e Unico Metropolitano.
La richiesta andrà presentata preferibilmente on-line sul portale aziendale dedicato, secondo le modalità indicate dalle aziende stesse.
Gli abbonati che hanno diritto alla compensazione dovranno comunicare all’azienda di trasporto titolare dell’abbonamento la propria situazione inviando una domanda alla quale dovranno allegare:
- il titolo di viaggio in corso di validità nel periodo del lockdown (definito dai provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dal decreto-legge del 23 febbraio e dalle successive modifiche del 5 marzo e 25 marzo);
- una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza del lockdown. La dichiarazione dovrà contenere informazioni su:
- generalità del titolare dell’abbonamento;
- causa del mancato utilizzo del titolo di viaggio (specificando “...in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”);
- l’indicazione del luogo di lavoro e del datore di lavoro (se in rapporto di dipendenza o altro) se il titolo di viaggio non è stato fruito per misure di contenimento che hanno fermato o ridotto l’attività lavorativa;
- nome e indirizzo dell’istituto scolastico presso il quale si reca lo studente titolare dell’abbonamento, se il titolo di viaggio non è stato fruito a causa della sospensione dell’attività scolastica;
- la durata del mancato utilizzo del titolo di viaggio.
Le aziende di trasporto potranno utilizzare una di queste forme di compensazione:
- emissione di un voucher di importo pari all'ammontare della spesa effettivamente sostenuta dall’utente per i giorni di non utilizzo dell’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
- prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.
Nel caso in cui il titolare del diritto al rimborso non avesse più necessità di usufruire del servizio di trasporto, la Regione ha invitato le aziende a trovare forme alternative di ristoro (ad esempio la possibilità di utilizzare il voucher per altri titoli di viaggio), anche in coerenza con le raccomandazioni europee a tutela dei consumatori/utenti.