IMU 2016: CESSIONE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO

Novità sull'applicazione dell'Imposta Municipale Propria alle unità immobiliari cedute in comodato

La Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 10 ha introdotto sostanziali modifiche in merito all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria alle unità immobiliari cedute in comodato gratuito.

Il beneficio, che consiste in una riduzione della base imponibile al 50 per cento, si applica alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, il soggetto passvo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23-.